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Ordinanza — n. 41518/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it improperly requests a new health assessment to delay sentence execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Ruscica's appeal inadmissible for requesting a new health evaluation to delay his sentence. The lower court had already assessed recent medical reports from February 2022, which indicated the prisoner's health was stable enough for incarceration. The appellate court rejected the argument that the first-instance judge ignored prior documentation, noting that subsequent medical findings superseded earlier ones.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a different evaluation of health conditions for sentence suspension without challenging the legal reasoning of the lower court's assessment of available medical evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentence suspension health conditions Cassation appeal medical evidence inadmissible appeal prison execution procedural review allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSCICA GIUSEPPE nato a CATANIA il 31/10/1976 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto Giuseppe Ruscica a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità risolvendosi, nella sostanza, nella sollecitazione, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, di una diversa valutazione delle condizioni di salute del condannato ai fini della concessione dell'invocato differimento della pena. La tesi secondo cui la motivazione sarebbe illogica per l'omesso o comunque incompleto esame della documentazione sanitaria - attestante la gravità delle condizioni cliniche del condannato e la necessità della cura in ambiente extra carcerario - prodotta dalla difesa e già positivamente valutata dal giudice della cognizione è manifestamente infondata.

Il Tribunale, lungi dall'ignorarla, ha giustificatamente attribuito maggiore e giustificata rilevanza agli accertamenti e valutazioni compiuti in epoca successiva a queli citati dalla difesa, risalenti al febbraio 2022, di cui si da conto nella relazione del 14 febbraio 2023, che indica le condizioni di salute del detenuto come discrete, evidenziando che la positiva esecuzione dell'intervento di ernio plastica consentiva la gestibilità non problematica in ambiente carcerario.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.