Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41514/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-only arguments on prescription and specific crime elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Francesco Vavalle inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's conviction regarding specific elements of the crime under D.Lgs. n. 159/2011, citing prior acquittal on prescription and misapplication of Supreme Court principles. The court rejected these arguments as merit-based and generic, noting that the lower court had already found the necessary subjective and objective elements of the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011: Appeals containing arguments solely on the merits of the crime's constitution or requesting new factual assessments are inadmissible in the absence of a specific legal error.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal merit arguments cassation prescription acquittal specific crime elements generic legal questions procedura orale rinuncia al dibattimento orale diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Francesco Vavalle a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito sulla sussistenza del reato di cui all'art. 75 d.lgs.
Art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
159 del 2011 e solleva questioni giuridiche manifestamente infondate o generiche sulla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.l.gs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza a Sezioni Unite Paternò del 27 aprile 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAVALLE FRANCESCO nato a BARI il 09/02/1955 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che in data 23 giugno 2023 il difensore ha richiesto la trattazione orale e che detta istanza non può essere accolta trattandosi di rito camerale non partecipato ex lege.

2. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Francesco Vavalle a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito sulla sussistenza del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e solleva questioni giuridiche manifestamente infondate o generiche sulla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.l.gs. n. 159 del 2011, per il quale è, peraltro, intervenuta pronuncia di proscioglimento per prescrizione. Del tutto disallineate rispetto al decisum sono le critiche sia sulla mancata applicazione dei principi enunciati dalla sentenza a Sezioni Unite Paternò del 27 aprile 2017 - che non si riferiscono al caso in cui il sorvegliato speciale violi specifiche prescrizioni, come quella che gli impone di non allontanarsi da luogo di residenza o dimora senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria - sia sul concorso formale di norme tra gli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011, avendo i giudici del merito ritenuto accertata la sussistenza degli estremi, soggettivi ed oggettivi, della fattispecie prevista dalla prima disposizione.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre