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Ordinanza — n. 41513/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming three tax evasion crimes constitute a single criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41513/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sesana Giampiero inadmissible, rejecting his claim that three separate VAT declaration omissions formed a single criminal design. While Sesana argued the crimes shared a continuous context and temporal coherence, the court found the lower court's reasoning sufficient to distinguish them as habitual offenses rather than a unified plan. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The court must assess whether a single criminal design exists from the commission of the first offense; isolated acts demonstrating habitual delinquency without concrete evidence of a unified intent do not constitute a single criminal design under Article 81 of the Penal Code.

Parole chiave

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single criminal design habitual delinquency VAT declaration omissions Article 81 Penal Code manifestly unfounded appeal criminal intent unity tax evasion context sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Gargiulo, Rv. 270074
28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez.
di Serio, n.m.
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
B, Rv. 260896
F., Rv 280601
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESANA GIAMPIERO nato a MILANO il 06/11/1968 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di SESANA GIAMPIERO di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze pronunciate dal Tribunale di Milano; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che i tre reati, relativi all'omessa presentazione della dichiarazione IVA, erano inseriti in un unico contesto e che la distanza temporale era comunque coerente con l'esistenza di un unico disegno criminoso;

Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, in assenza di elementi concreti, emerge al più la volontà di gestire le società in spregio della legge non pagando le imposte dovute, elemento sintomatico di un'abitualità delinquere e non di una ideazione unitaria (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) e ciò a prescindere dalla natura del reato non essendo all'evidenza ipotizzabile che all'atto della commissione del primo reato il condannato avesse già ideato di commettere ulteriori e diversi reati; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.