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Ordinanza — n. 41512/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuability, ruling facts show habitual crimes not planned continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply the legal institution of criminal continuability. The lower court correctly determined that the significant time gap between offenses and their sporadic nature indicated habitual conduct rather than a single criminal plan. Consequently, the appeal was dismissed as generic and lacking concrete evidence to overturn the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The institution of criminal continuability requires a single criminal plan, which is absent when offenses are separated by long intervals and exhibit the characteristics of habitual, spontaneous conduct.

Parole chiave

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criminal continuability Art. 81 code of criminal procedure habitual crimes single criminal plan inadmissible appeal time gap between offenses Corte di Cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIMOU BARBARA nato a MILANO il 17/12/1974 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto dalla ricorrente Barbara Mimou a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e laddove pone questioni giuridiche risulta manifestamente infondato o generico. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (più anni) e l'assenza e, financo, la prospettazione di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi ma anche le modalità esecutive dei reati, desunte dalle sentenze, che attestano il carattere estemporaneo delle violazioni spesso originate da fattori contingenti.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che tutte le violazioni, tenuto conto della reiterazione di condotte analoghe in periodi di tempo prolungati, sembrano più plausibilmente riconducibili, anziché ad una unitaria deliberazione criminosa, ad autonome risoluzioni nell'ambito di una inclinazione alla consumazione abituale di reati, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore, quale la continuazione. 1.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. 1.3. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. t 2.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro