Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding separate penalty execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's arguments lacked the required specificity to challenge the conversion of a fine into a custodial sentence. The defendant argued that the fine should be declared extinguished due to pending execution proceedings, but the court noted that the conversion procedure and the extinction declaration are autonomous legal processes. Consequently, the court ruled that the cited grievances did not relate to the factual or legal basis of the contested order, leading to a dismissal and an order for the defendant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grievances raised do not refer to the presuppositions upon which the contested decision is based, resulting in a lack of specificity required for judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDLHADI HAKLID nato il 17/06/1982 avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha convertito la pena di 4.000,00 di multa inflitta a ABDLHADI HAKLID in 16 giorni di libertà per insolvibilità del condannato; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 172 cod. pen. evidenziando che la pena avrebbe dovuto essere dichiarata estinta e che una richiesta in tal senso è pendente avanti al giudice dell'esecuzione;
Rilevato che la doglianza non si riferisce ai presupposti sui quali si • basa il provvedimento impugnato e che pertanto con questo non si confronta risultando priva di specificità, ciò in quanto il procedimento di conversione della pena pecuniaria e quello di esecuzione per la dichiarazione di estinzione della pena sono autonomi; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa non sono consentite; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de