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Ordinanza — n. 41510/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appeal grounds and improper fact re-examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41510/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ambrogio Daggiano inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding that he was the aggressor, arguing the court failed to recognize provocation. The court rejected these claims as they were not raised before the appellate court and involved merits issues precluded at this stage. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against judgments on facts are inadmissible if they merely reiterate merits arguments already examined or fail to raise new grounds before the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of appeal grounds preclusion of merits factual re-examination court costs and fine diritti della vittima azione di provocazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGGIANO AMBROGIO nato a SEREGNO il 28/09/1970 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che tutte le censure dedotte nell'unico motivo di ricorso per vizio di motivazione dal ricorrente Ambrogio Daggiano non si sottraggono alla dichiarazione di inammissibilità. 1.1. Le censure in punto di ricostruzione del fatto non sono consentite risolvendosi o nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in questa sede o, comunque, nella riproposizione di critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito che hanno, con valutazioni conformi, ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui era stata la vittima il primo a passare alle vie di fatto, imponendo al ricorrente di difendersi.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha precisato che la telecamera installata sul luogo dove era avvenuto il litigio aveva ripreso non solo entrambi i contendenti in atteggiamento aggressivo ma anche Daggiano che, nonostante la momentanea situazione di impotenza del rivale, caduto rovinosamente a terra, anziché allontanarsi aveva scelto di rimanere per continuare l'aggressione con l'aiuto di un complice. 1.2. Le censure sul mancato riconoscimento dell'attentante della provocazione non sono scrutinabili perché non dedotte al giudice di appello.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2