Ordinanza — n. 41506/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO ROCCO nato a PALMI il 14/11/1965 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 25/6/2021, ha concesso a GALLICO ROCCO 360 giorni complessivi di liberazione anticipata per gli otto semestri dall'8.12.2013 all'8.6.2017 e dall'8.12.2017 all'8.6.2018 e ha rigettato l'impugnazione quanto ai semestri dal 31.7.1994 all 1°.2.1996 e dall'8.6.2010 all'8.12.2013 e dall'8.6.2017 all'8.12.2017;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41506/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO ROCCO nato a PALMI il 14/11/1965 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 25/6/2021, ha concesso a GALLICO ROCCO 360 giorni complessivi di liberazione anticipata per gli otto semestri dall'8.12.2013 all'8.6.2017 e dall'8.12.2017 all'8.6.2018 e ha rigettato l'impugnazione quanto ai semestri dal 31.7.1994 all 1°.2.1996 e dall'8.6.2010 all'8.12.2013 e dall'8.6.2017 all'8.12.2017;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen. per la mancata concessione della liberazione anticipata per i semestri di cui al rigetto in quanto in ordine a tali periodi il giudice di sorveglianza avrebbe erroneamente applicato i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento agli elementi acquisiti, alla condanna per il reato associativo e al tenore e al contenuto delle conversazioni intrattenute dal condannato con il figlio e con la moglie, ha fornito adeguata e coerente censura alle medesime censure formulate nell'impugnazione, ora reiterate;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.