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Ordinanza — n. 41503/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41503/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41503/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione dalla difesa di Armando De Propris non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti sull'esercizio del potere discrezionale di quantificazione della pena riservato al giudice di merito, anche in sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nella sua massima espressione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nella sua massima espressione (Sez.

Parole chiave

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adeguamento della pena proroga della carcerazione traffico aggravato di stupefacenti proporzionalità della pena recidiva nell'infrazione proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
e dando conto della scelta con puntuale riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PROPRIS ARMANDO nato a ROMA il 14/12/1973 avverso l'ordinanza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e le note tempestivamente depositate in vista della presente udienza.

1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione dalla difesa di Armando De Propris non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti sull'esercizio del potere discrezionale di quantificazione della pena riservato al giudice di merito, anche in sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nella sua massima espressione (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), ha calcolato l'aumento di pena per il reato satellite unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. rispettando il rapporto di proporzione tra le pene ed i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e dando conto della scelta con puntuale riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla rilevante offensività della condotta e dalla capacità a delinquere del condannato, entrambe desunte da un dato pacifico ed incontestato: la disponibilità di un rilevante quantitativo di stupefacente considerata sintomo dello stabile inserimento nel mercato illecito e di una platea di acquirenti consolidati. 1.2 Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. pqr. Così deciso, in Roma 14 sett