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Ordinanza — n. 41501/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed inadmissibly because it was filed personally instead of by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41501/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Mulè inadmissible de plano. The procedural flaw arose because the petition was submitted personally by the interested party rather than by a lawyer registered in the special register of the Court. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the interested party instead of by a registered defense attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition special defense register de plano dismissal procedural costs fine diritto a un difensore legittimazione a ricorrere diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULE ANTONINO nato il 19/10/1980 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Antonino Mulè, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.