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Ordinanza — n. 41500/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding internal sentence continuation due to agreed penalty in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court reformulated the sentence based on a settlement agreement between the parties. The appellant argued for recognition of internal sentence continuation, but the agreement explicitly required parties to agree on the final penalty if it differed from the first instance. Since the final sentence matched the agreed amount, no further challenge to the quantification was permitted under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; When parties reach an agreement on the final penalty under Art. 599 bis c.p.p., any subsequent challenge to that quantification is inadmissible.

Parole chiave

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internal sentence continuation settlement agreement penalty reformulation inadmissible appeal procedural code mantenimento del contratto continuazione dell'esecuzione assunzione interna di debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis c.p.p.
prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod.
artt. 599 bis cod. proc. pen
art. 599 bis cod. proc. pen
prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALACE VINCENZO nato a NAPOLI il 11/12/1984 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di FALACE VINCENZO;

Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine al riconoscimento della continuazione c.d. interna; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art.599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Rilevato che il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa a una quantificazione della pena finale diversa da quella concordata; Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav e della cassa delle ammende