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Ordinanza — n. 41497/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuance, ruling time gaps and location differences preclude continuity under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vetuta Cotoveanu inadmissible, rejecting her challenge to the lower court's refusal of criminal continuance. The appellant argued for continuity between crimes, but the court found the seven-year time gap and distinct locations of offenses decisive against her claim. Consequently, the court held that the appeal lacked concrete elements and was merely generic, ordering the dismissal and awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The absence of a temporal proximity between offenses and the diversity of their locations preclude the legal characterization of criminal continuance when no specific planning circumstances are evident.

Parole chiave

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criminal continuance temporal proximity distinct locations inadmissible appeal Penal Code Art 81 riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTOVEANU VETUTA nato il 01/12/1987 avverso l'ordinanza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure poste dalla ricorrente Vetuta Cotoveanu a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e laddove pongono questioni giuridiche risultano manifestamente infondate o generiche. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (sette anni fra tutte le violazioni, tre anni tra quelle di un sottogruppo e otto mesi tra quelle appartenenti ad altro sottogruppo) ma anche, la diversità dei luoghi di consumazione nonché l'assenza e financo la prospettazione di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Le censure della ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

.111••n Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14