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Ordinanza — n. 41496/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding Article 81 criminal code continuation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances were manifestly unfounded and sought an alternative reading not permitted at this stage. The applicant argued that the lower court failed to assess concrete indicators of continuity and the state of gambling pathology, while the court found the lower court's reasoning sufficient to establish that the criminal design was identifiable from the first offense. Consequently, the court rejected the claim that the crimes lacked continuity and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The Court holds that an appeal challenging the application of the continuation rule is inadmissible if the grievances are manifestly unfounded and aim to solicit a reading of the law not permitted in cassation.

Parole chiave

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Article 81 criminal code continuity of criminal design manifestly unfounded grievances inadmissibility of appeal gambling pathology assessment procedural costs award cassation review limits criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Tribunale di Verona del 28/2/2012 irrevocabile il 14/5/2021; Tribunale di Vicenza del 15/9/2021 irrevocabile il 25/2/2022; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
Tribunale di Verona del 28/2/2012 irrevocabile il 14/5/2021; Tribunale di Vicenza del 15/9/2021 irrevocabile il 25/2/2022; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORELLA PASQUALE nato a FOGGIA il 23/01/1977 avverso l'ordinanza del 06/04/2023 del GIP TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di PECORELLA PASQUALE di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna: Tribunale di Milano 15/12/2015 irrevocabile il 18/5/2017;

Tribunale di Verona del 28/2/2012 irrevocabile il 14/5/2021; Tribunale di Vicenza del 15/9/2021 irrevocabile il 25/2/2022; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe valutato la presenza dei concreti indicatori della sussistenza della continuazione e non avrebbe adeguatamente considerato lo stato di ludopatia; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, esclusa l'asserita ludopatia non emerge alcun elemento concreto e che, anzi, i reati risultano essere commessi in un arco temporale che va dall'anno 2009 all'anno 2021 e sono indicativi di determinazioni criminose estemporanee (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.