Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of signature by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marcello Verdianni's appeal inadmissible because the petition, memoranda, and new grounds were not signed by a lawyer registered on the special register. The Tribunal of Surveillance had rejected the appeal, and the Cassation court confirmed this procedural defect under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and Verdianni was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Appeals, memoranda, and new grounds must be signed by a lawyer registered on the special register of the Court of Cassation, otherwise the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA'dato avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da VERDIANI MARCELLO avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto; Rilevato che avvero il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso