Bankruptcy appeal dismissed for lack of merit regarding creditor prejudice and application of mitigation article.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Galletta's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Galletta argued the lower court failed to apply the mitigation provision of Article 219, Paragraph 3 of the Bankruptcy Law, claiming insufficient prejudice to creditors. The court rejected this, noting the appellate court correctly assessed the 21,000 euro loss as significant relative to the insolvent estate's total value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219, comma 3 della legge fallimentare; An appeal based on the alleged non-application of a statutory mitigation provision is inadmissible if the appellate court's reasoning regarding the existence and severity of creditor prejudice is plausible and legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTA FRANCESCO nato a MESSINA il 08/04/1975 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto dal ricorrente Francesco Galletta, per vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, della legge fallimentare, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, in conformità ai principi fissati dalla sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ritenuto sussistente un effettivo pregiudizio dei creditori della massa fallimentare non qualificabile come di speciale tenuità sia per il suo valore assoluto (21.000,00 euro) che percentuale, anche in considerazione della modesta consistenza dell'attivo, 'del tutto insufficiente a soddisfare integralmente le ragioni dei creditori.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.