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Ordinanza — n. 41493/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed de plano for lack of qualified defense counsel signature per procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Marcello Verdiani's appeal inadmissible de plano because it was signed personally rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the appeal's validity, but the court found a violation of specific articles in the Code of Criminal Procedure regarding the requirement for a special register member's signature. Consequently, the appeal was rejected immediately without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Il ricorso deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti è inammissibile de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense counsel special register member de plano dismissal procedural code violation court costs and fine personal signature defect violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Marcello Verdiani, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n.
legge n. 103 del 2017
pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAiato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Marcello Verdiani, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.