Criminal appeal dismissed de plano for lack of qualified defense counsel signature per procedural code articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Marcello Verdiani's appeal inadmissible de plano because it was signed personally rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the appeal's validity, but the court found a violation of specific articles in the Code of Criminal Procedure regarding the requirement for a special register member's signature. Consequently, the appeal was rejected immediately without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Il ricorso deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti è inammissibile de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAiato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Marcello Verdiani, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.