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Ordinanza — n. 41492/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new arguments merely restate existing court findings on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimiliano Napoli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Napoli argued for a revision of the punitive treatment based on alleged flaws in the sentencing reasoning, but the court found his arguments insufficient to warrant new judicial assessments. The appellate court's decision was upheld because it logically applied the defendant's high criminal capacity and intense intent to justify the reduced sentence, rendering the appeal's request for re-evaluation legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging a criminal judgment on grounds of defective reasoning is inadmissible if the alleged errors merely restate the court's existing factual and legal findings without presenting new grounds for re-evaluation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defective reasoning argument sentencing mitigation denial re-evaluation of facts procedural costs award motivi di cassazione attenuazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI MASSIMILIANO nato a TRAPANI il 04/10/1973 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto dal ricorrente Massimiliano Napoli, per vizio di motivazione del trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli ma anche la elevata capacità a delinquere dell'imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali, ed ha giustificato la dosimetria della pena, peraltro prossima al minimo edittale e ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, con la rilevante intensità del dolo.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.