Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and improper request for alternative sentencing interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and sought an alternative reading of the law not permitted at this stage. The appellant challenged a conviction for carrying a knife, arguing regarding psychological elements, non-punishability, and mitigating circumstances, while the lower court relied on the weapon's visibility and prior criminal record. The court rejected these arguments, citing established precedents on sentencing discretion and the lack of justification for the appellant's possession of the weapon.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the request seeks a reading of the law not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLAGRECO SANTINO nato a PATTI il 01/11/1972 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti di PARLAGRECO SANTINO in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico;
Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, L. 110/1975; Rilevato che con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena nel minimo;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo specifico riferimento a quanto emerso durante il processo (il coltello era detenuto nel vano porta oggetti sotto al volante a vista del guidatore) ha dato atto degli elementi posti a fondamento della ritenuta riferibilità della detenzione al ricorrente che non ha mai fornito alcuna giustificazione quanto alla stessa; Rilevato che le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono manifestamente infondate in quanto il giudice di appello, con il riferimento alla gravità del fatto e alla presenza di precedenti penali, uno anche specifico, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen, al giudice di merito, conformandosi ai principi enucleati da questa Corte, ha dato adeguato e coerente conto sia dell'esclusione della specifica ipotesi di lieve entità (cfr.
Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01) che del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei criteri utilizzati per la determinazione della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) e anche dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa