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Ordinanza — n. 41490/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding knife carrying justification and sentencing. The court rejects arguments for acquittal or lighter punishment. The appeal is inadmissible due to lack of merit. The court upholds the lower court's decision. The appellant must pay court costs. The decision confirms the conviction stands. The legal issue is the validity of the appeal. The outcome is dismissal of the appeal. The court finds no error in the judgment. The ruling is final and binding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the Court of Appeal's sentencing of Chimento Mario inadmissible as manifestly unfounded. The appellant argued for acquittal based on justification for carrying a knife and requested specific mitigating circumstances, but the court found no evidence supporting these claims. The court ruled that the lower court correctly applied the law and discretion, rejecting the request for a different legal interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if manifestly unfounded and seeks an alternative reading not permitted in this instance.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissible appeal justification for carrying knife mitigating circumstances denial court costs award sentencing discretion non-punishability clause porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 cod. proc. pen.
Art. 4 L. 110/1975
Art. 131 bis cod. pen.
110/1975; Rilevato che nel terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata determinazione della pena nel minimo e all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
110/1975; Rilevato che nel terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata determinazione della pena nel minimo e all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca
Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv.
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, De Cotiis
Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis
266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV.
Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface
249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMENTO CIRO MARIO nato a ALIA il 30/06/1960 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese il 1°/2/2021, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 e, ridotta la pena a un anno di arresto ed euro 2.000 di ammenda, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di CHIMENTO CIRO MARIO;

Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato in quanto il porto del coltello a serramanico sarebbe stato giustificato; Rilevato che con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, L. 110/1975; Rilevato che nel terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata determinazione della pena nel minimo e all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;

Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo specifico riferimento a quanto emerso durante il processo ha dato atto che l'imputato non ha mai fornito alcuna giustificazione in ordine al porto del coltello, né questa (a fronte dele circostanze di tempo, luogo e modalità di detenzione: coltello portato sulla pubblica via e nella tasca destra del giubbotto indossato) può essere inferita dalla circostanza che l'imputato viveva in campagna; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo e terzo motivo sono è manifestamente infondate in quanto il giudice di appello, con il riferimento alla gravità del fatto e alla presenza di precedenti penali, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen, al giudice di merito, ha dato adeguato e coerente conto dell'esclusione della specifica ipotesi di lieve entità (peraltro neanche richiesta dalla difesa) anche nei termini dell'art. 131 bis cod. pen. (cfr.

Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei criteri utilizzati per la determinazione della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) e anche dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa