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Ordinanza — n. 41489/2023 — snpen Generato dall'IA

Public prosecutor's appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and improper challenge to sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the public prosecutor's appeal inadmissible, rejecting the prosecutor's claim of insufficient reasoning and incorrect application of Article 131 bis of the Criminal Code. The defense argued the appeal lacked legal basis, while the prosecutor contended the lower court's decision was logically flawed and incomplete. The court ruled that the prosecutor's grievances were not permitted because they merely sought an alternative interpretation of the facts rather than citing a genuine violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Appeals challenging the logical completeness of a judgment's reasoning are inadmissible if they merely request a different reading of the established facts without demonstrating a true violation of law.

Parole chiave

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public prosecutor appeal inadmissibility of appeal Article 131 bis Criminal Code logical completeness of reasoning violation of law identità di genere sviamento della giustizia allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: SUNDAY KINGLEY nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha assolto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. SUNDAY KINGSLEY in relazione ai reati di cui agli artt. 651 e 430 cod. pen. Rilevato che avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il pubblico ministero che deduce la violazione di legge rilevando la totale carenza di motivazione e l'erronea applicazione dei presupposti di cui all'art.131 bis cod. pen.;

Considerato quanto evidenziato nella memoria del difensore dell'imputato pervenuta il 26 giugno 2023 che conclude per l'inammissibilità del ricorso; Rilevato che le doglianze oggetto dei tre motivi di ricorso non sono consentite in quanto le stesse, pure formulate nei termini della violazione di legge, afferiscono la logicità e completezza della motivazione che, di contro, seppure sintetica, con i riferimenti concreti a quanto accaduto risulta adeguata e coerente ciò anche, considerato che la supposta violazione si fonda su di una diversa lettura di quanto emerso, in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen.;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il