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Ordinanza — n. 41488/2023 — snpen Generato dall'IA

Defense counsel's withdrawal renders the appeal inadmissible, leading to dismissal and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41488/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the case on July 11, 2023. The defense argued for the appeal's continuation, but the withdrawal was deemed a complete abandonment of the procedural representation. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The withdrawal of defense counsel renders the appeal inadmissible, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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defense counsel withdrawal inadmissible appeal procedural costs fine collection fund Corte di Cassazione rinuncia al dibattimento orale abbandono definitivo del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURNARI ANTONINO nato a CATANIA il 08/06/1997 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del GIP TRIB. MILITARE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminato il ricorso ed il provvedimento impugnato.

1. Rilevato che il difensore del ricorrente da Antonio Furnari munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto telematicamente depositato in data 11 luglio 2023. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.