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Ordinanza — n. 41487/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of a qualified defense attorney's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41487/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide Patti inadmissible de plano. The procedural defect stemmed from the fact that the appeal was signed personally by the appellant rather than by a defense attorney registered on the special roll of the Court. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense attorney roll de plano dismissal procedural defect signature Cassazione special roll difetto di sottoscrizione memoria illeggibile allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTI DAVIDE nato a PAVIA il 17/06/1979 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIrdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; 7?

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Davide Patti, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.