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Ordinanza — n. 41486/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to opposition; execution court must retry parole probation outcome on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal, converting it into an opposition against the probation supervision court's decision to keep the sentence intact. The convicted party argued for annulment based on legal violations and illogical reasoning regarding the probation outcome. The court ruled that such appeals must be treated as oppositions requiring a substantive re-examination by the execution court rather than a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a probation supervision decision is converted into an opposition, mandating a substantive re-examination by the execution court.

Parole chiave

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probation supervision appeal opposition conversion execution court review parole probation outcome substantive re-examination valutazione del reinserimento assistenza riabilitativa ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato - con riguardo alla «valutazione sull'esito dell'affidamento in prova» - dall'art.
Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
pen., espressamente richiamato - con riguardo alla «valutazione sull'esito dell'affidamento in prova» - dall'art. 678, comma 1-bis, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 47 Ord. pen.
Considerato che il condannato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione.
art. 666 cod. proc. pen
Ritenuto che gli atti devono essere, conseguentemente, trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom Ibrahima, Rv. 282487
(da ultimo, Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom Ibrahima, Rv. 282487) 4.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO CARMINE nato a MUGNANO DEL CARDINALE il 25/08/1957 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

45 4,14,a»,,k, 2_023 1. Rilevato che, con ordinanza del U 1w)U7à, 9 it il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non estinta la pena detentiva inflitta a Carmine Guerriero per esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Considerato che il condannato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione.

3. Ritenuto che il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato - con riguardo alla «valutazione sull'esito dell'affidamento in prova» - dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., in coerenza con il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidato nel rimarcare la ratio della previsione della fase dell'opposizione quale "riesame" nel merito del provvedimento, la sua necessaria sperimentazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza camerale, e la conversione in essa del ricorso per cassazione, eventualmente proposto, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom Ibrahima, Rv. 282487) 4.

Ritenuto che gli atti devono essere, conseguentemente, trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza, rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente alla proposta impugnazione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli Così deciso, in Roma 14 settembre