Italian Court dismisses appeal as tardy due to proper notification of expulsion execution order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the appeal was not late because the expulsion execution order was never notified to him or his appointed counsel. The court found the lower court's finding of proper notification in March 2018 correct and the appeal consequently untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 comma 4 c.p.p.; Art. 769 c.p.p.; Art. 680 c.p.p.: An appeal against the execution of an expulsion order is inadmissible if filed after the statutory period, which begins upon proper notification to the convicted person or their legal representative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIJIOKE ROBINSON nato il 13/09/1974 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da CHJOKE ROBINSON avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere in data 15/3/2018 ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 D.P.R. 309/1990 disposta con la sentenza dì condanna del 25/10/2006;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso, e con la memoria depositata il 27 agosto 2023, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 161, comma 4, 769 e 680 cod. proc. pen. in quanto l'impugnazione non sarebbe tardiva poiché non risulterebbe in atti che il provvedimento (emesso il 20/3/2018) era stato notificato al difensore d'ufficio e, comunque, dello stesso il condannato non avrebbe mai avuto notizia, se non allorché il 28/5/2022 è stato fermato e trasferito presso il CPR di Potenza, sotto altro profilo, poi, il provvedimento originario sarebbe comunque nullo in quanto sarebbe stato emesso de plano;
Rilevato che nel secondo motivo, e con la memoria del 27 agosto 2023, si deduce il vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle pericolosità sociale del condannato, presupposto per l'eseguibilità della misura disposta con la sentenza di condanna; Rilevato la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, dato atto che il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza è stato ritualmente notificato in data 20 marzo 2018 sia al condannato, ai sensi dell'art. 11, comma 4 cod. proc. pen., che al difensore che risultava allo stato in atti, ha correttamente ritenuto che la notifica si fosse perfezionata e che di conseguenza l'impugnazione proposta fosse tardiva;
Rilevato che a fronte dell'inammissibilità originaria dell'impugnazione ogni ulteriore censura non è prospettabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend