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Ordinanza — n. 41484/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41484/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of home detention, arguing for a different factual assessment of his risk profile. The court rejected this, noting the appeal consisted solely of factual grievances without specific legal criticism or new arguments, thus failing the preliminary admissibility test.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order is inadmissible if it merely reiterates factual complaints without specific legal criticism or new arguments, as the merits were already adequately examined by the trial judge.

Parole chiave

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surveillance court appeal inadmissibility procedural factual grievances lack of legal criticism home detention refusal recidivism risk assessment court costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AWAY NOURI nato il 09/11/1974 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Nouri Away a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di detenzione domiciliare e di affidamento in prova ai servizi sociali, ha ritenuto sintomatici di elevato rischio di recidiva, non contenibile con alcuna misura alternativa alla detenzione, una pluralità di elementi fattuali, cronologicamente collocati anche in epoca successiva ai reati per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione ed in particolare: - i plurimi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti commessi dal 2003 al 2019; - l'uso sistematico di alias; - l'attuale posizione di irregolarità del territorio; - le numerose denunce per più reati commessi fino al 2021; - l'assenza di attività lavorativa e di mezzi di sostentamento leciti; - la frequentazione di luoghi noti per l'intesa attività di spaccio fino all'ottobre 2022.

Si tratta di valutazione, oltre che non manifestamente illogica, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare, oltre alla meritevolezza del beneficio, la sua adeguatezza a conseguire risultati risocializzanti e a fronteggiare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte del condannato. 1.2. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a prospettare una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali già apprezzati, ritenendola maggiormente plausibile.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

avi/ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 set