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Ordinanza — n. 41483/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole revocation as mere complaint lacking specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Corso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court revoked Corso's parole based on his drug use and poor conduct, which the Supreme Court found sufficient grounds. The appeal was rejected because it merely complained about the facts without offering specific legal arguments or new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal against a parole revocation decision is inadmissible if it consists solely of mere complaints about the facts without specific legal criticism or new evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole revocation appeal inadmissible complaint drug use in probation Italian criminal procedure lack of specific criticism ricollocamento in un istituto trattamento residenziale delle dipendenze revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987 della Corte Costituzionale
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO CARLO nato a CAGLIARI il 20/10/1971 avverso l'ordinanza del 14/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Carlo Corso a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre l'efficacia retroattiva della revoca, ha ritenuto decisivi, in sintonia coi principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità in sintonia con quelli enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987, non solo la gravità, oggettiva e soggettiva, del comportamento delittuoso che ha dato luogo alla revoca (introduzione e cessione di stupefacenti all'interno della comunità in costanza di applicazione della misura dell'affidamento terapeutico), ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il breve periodo di applicazione della misura, nonché la limitata incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico durante la prova (il programma residenziale conteneva prescizioni funzionali al trattamento terapeutico che consentivano il godimento di ampi margini di libertà). 1.2.

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a prospettare una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali già apprezzati ritenendola maggiormente plausibile.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.