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Ordinanza — n. 41481/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against early release order due to inadmissible grounds regarding fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Mimmo Falco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Falco argued that the lower court erred in rejecting his request for early release based on a recent marijuana arrest, claiming this should not negatively impact his prior semi-annual behavioral assessments. The court rejected this, affirming that a new violation can validly affect previous periods if it demonstrates a refusal to reintegrate, and clarified that the surveillance tribunal retains full factual knowledge despite the appeal's devolutive effect.

Regesto Legislator

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Art. 69-bis Ord. pen.; The appeal against an early release order does not preclude the surveillance tribunal from considering new facts or evidence, even if not evaluated in the original claim, as the tribunal possesses full factual cognition under the devolutive effect of the appeal.

Parole chiave

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early release appeal surveillance tribunal devolutive effect factual re-evaluation reintegration refusal inadmissible appeal marijuana possession legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 69-bis Ord. pen.
Il secondo motivo è manifestamente infondato perché, se è corretta l'affermazione che il reclamo in materia di liberazione anticipata previsto dall'art. 69-bis Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01).
Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023, Fabbrocino Rv. 284684 - 01
Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023, Fabbrocino Rv. 284684 - 01) 2.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCO MIMMO nato a FOGGIA il 05/03/1984 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti a base dell'impugnazione dal ricorrente Mimmo Falco non superano il vaglio di ammissibilità 1.1. Il primo si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento degli elementi di fatto da sovrapporre a quello dei giudici del merito che ha considerato ostativo, in modo decisivo, l'arresto in flagranza del condannato il quale - già trovato in possesso del dicembre 2021, in esito ad una perquisizione dell'abitazione dove stava scontando gli arresti domiciliari, di banconote di piccolo taglio - qualche mese dopo i semestri in valutazione era stato sorpreso ed arrestato in flagranza mentre era intento a coltivare 22 piante di marijuana.

Trattasi di valutazione in sintonia con il principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01;

Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché, se è corretta l'affermazione che il reclamo in materia di liberazione anticipata previsto dall'art. 69-bis Ord. pen., in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni tra cui l'effetto devolutivo, è, invece, erroneo ritenere che a tale effetto consegua la preclusione el giudice di prendere in considerazione fatti non valutati dal provvedimento reclamato. Al contrario, in forza dell'effetto devolutivo il Tribunale di sorveglianza, al pari del giudice di appello, ha una cognizione piena, pur se delimitata dai capi e dai punti oggetto di gravame, che le consente di valorizzare dati di fatto ed elementi di prova risultanti dagli atti del procedimento ancorché trascurati dal primo giudice (cfr.

Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023, Fabbrocino Rv. 284684 - 01) 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 se