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Ordinanza — n. 41478/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of special defense counsel signature under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition lacked the mandatory signature of a special defense counsel as required by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Mauro Rosetti Busa, challenged a lower court's decision dismissing his claim regarding the revocation of correspondence monitoring, but failed to comply with the strict formalities for filing appeals. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The appeal must be signed by a special defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special defense counsel inadmissibility Code of Criminal Procedure formal requirements court costs correspondence monitoring procedural defect requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTI BUSA MAURO nato a LUCCA il 06/01/1958 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA Vlato avviso alle partú udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato he con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di iIIiit. ha ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il reclamo proposto da ROSSETTI BUSA MAURO avverso il rigetto dell'istanza di revoca del controllo della corrispondenza; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;

Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec