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Ordinanza — n. 41477/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding sentencing calculation and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mattia Vincenzo Spinacorona inadmissible due to a lack of merit in his arguments against the sentencing. The appellate court had correctly assessed the objective gravity of the armed attack on police forces and the defendant's negative personality, noting that the confession could not yield further lenient considerations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if it merely requests new evaluations without challenging the logical basis of the court's reasoning on the gravity of the crime and the defendant's personal circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing calculation review armed attack on police negative personality circumstances confession leniency limits procedural costs award Cassazione ordinanza sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINACORONA MATTIA VINCENZO nato a ALESSANDRIA il 19/03/1987 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto dal ricorrente Mattia Vincenzo Spinacorona per vizio di motivazione del trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della dosimetria della pena - peraltro ben distante, per la violazione più grave, dalla media edittale e assai contenuta, per gli aumenti a titolo di continuazione - sia l'oggettiva gravità del reato (azione di fuoco ai danni delle forze dell'ordine con l'impego di una pistola ed un fucile e l'esplosione di più colpi anche ad altezza d'umo) sia la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, con l'opportuna precisazione che la confessione, essendo stata positivamente valutata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non poteva essere di ulteriore valutazione favorevole in sede di commisurazione della pena.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.