Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41476/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding contravention procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Letizia Zucchi inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant argued procedural issues regarding the shift from a private prosecution offense to a public prosecution contravention, but the Court held that such procedural requirements do not affect the admissibility of public prosecution offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 660 cod. pen.; Art. 612-bis cod. pen.: The absence of a private prosecution complaint or its remission does not influence the admissibility of an action for a contravention prosecuted ex officio, as the necessity of a complaint is tied to factual determinations on the time of consummation that belong to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility contravention ex officio private prosecution complaint manifest unfoundedness procedural requirements assenza di persecuzione perseguimento penale in via sostitutiva atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 660 cod. pen.
La ricorrente pone una questione di procedibilità del tutto eccentrica e comunque irrilevante rispetto alla pronuncia di condanna per una contravvenzione, quella di cui all'art. 660 cod. pen., che è procedibile di ufficio.
Art. 612-bis cod. pen.
Né rileva che tale ipotesi di reato, peraltro più favorevole all'imputata, abbia preso il posto, a seguito della riqualificazione operata dal Tribunale, di quella, originaria, di cui all'art. 612- bis, cod.
art. 660 cod. pen
La ricorrente pone una questione di procedibilità del tutto eccentrica e comunque irrilevante rispetto alla pronuncia di condanna per una contravvenzione, quella di cui all'art. 660 cod. pen., che è procedibile di ufficio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 31265 del 27/06/2014, Terzi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCHI LETIZIA nato a AGRIGENTO il 20/04/1973 avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Letizia Zucchi non supera il vaglio di inammissibilità per manifesta infondatezza. La ricorrente pone una questione di procedibilità del tutto eccentrica e comunque irrilevante rispetto alla pronuncia di condanna per una contravvenzione, quella di cui all'art. 660 cod. pen., che è procedibile di ufficio. Né rileva che tale ipotesi di reato, peraltro più favorevole all'imputata, abbia preso il posto, a seguito della riqualificazione operata dal Tribunale, di quella, originaria, di cui all'art. 612- bis, cod. pen., procedibile a querela.

Come già chiarito da questa Corte di legittimità, sia pure a proposito dell'affine ipotesi del concorso formale, l'assenza della querela per il reato procedibile a istanza di parte o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale (Sez. 1, n. 31265 del 27/06/2014, Terzi, Rv. 261234 — 01). In ogni caso, la necessità della querela è ancorato ad un accertamento di fatto sull'epoca di consumazione, diverso da quello del giudice del merito, che non può essere modificato in questa sede se non von valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.