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Ordinanza — n. 41474/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely a complaint on facts without legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41474/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints without specific legal criticism. The lower court had rejected a request for social services supervision based on the defendant's post-sentence conduct, including threats and unsuitable housing. The court ruled that since the first-instance judge adequately evaluated these facts to assess resocialization risks, the appeal offered no new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a supervision court order is inadmissible if it merely restates factual grievances without advancing a specific legal argument or criticism of the merit judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal supervision court order factual complaints lack of legal argument resocialization risk assessment espulsione di familiari abitazione familiare diritto di visita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA SALVATORE nato a CORLEONE il 14/07/1971 avverso l'ordinanza del 28/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Salvatore Maiorana a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è comunque costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ha ritenuto ostativi la condotta tenuta dal soggetto in stato di libertà in epoca successiva ai reati per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, desunta: - dalle denunce sporte dalla moglie per minaccia, atti persecutori e danneggiamento; - dalla frequentazione con pregiudicati; dall'inidoneità del domicilio alla sottoposizione ai necessari controlli.

Si tratta di valutazione, oltre che non manifestamente illogica, ineccepibile anche sul piano giuridico, posto che il giudice è tenuto a verificare la meritevolezza del beneficio nonché la sua adeguatezza a conseguire risultati risocializzanti e a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a prospettare una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali già apprezzati ritenendola maggiormente plausibile.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settemb