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Ordinanza — n. 41471/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting new merit assessments and failing to object to recidivism increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41471/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Danilo Cossu inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances and the application of recidivism penalties, but the court found these requests lacked legal standing. The court ruled that the first ground sought new merit assessments beyond the appellate court's justified reasoning, while the second ground was procedurally barred because the recidivism increase was not contested in the appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals requesting new merit assessments or failing to object to specific sentencing elements at the appellate stage are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal new merit assessment recidivism increase procedural defect appellate review limits recidiva nell'infrazione maggiorazione dissuasiva attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSU DANILO nato a TARANTO il 18/10/1990 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente Danilo Cossu non superano il vaglio di inammissibilità. 1.1. Il primo non è consentito perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche, oltre alla personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, l'assenza di elementi favorevoli. Ha, altrettanto giustificatamente escluso che fosse valutabile positivamente la spontanea consegna della seconda arma perché sintomatica, alla luce della pregressa acquisizione di evidenti elementi di responsabilità a carico dell'imputato, non di resipiscenza ma di intenti utilitaristici. 1.2. Il secondo motivo, oltre a critiche generiche sulla dosimetria della pena, lamenta l'applicazione dell'aumento per la recidiva, che però non è stato oggetto di doglianza con l'atto di appello.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 20