Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding lack of motivation and scope of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grievances raised by the appellant. The appellant merely alleged a lack of motivation and a violation of procedural articles without identifying specific flaws in the lower court's reasoning, while also failing to address the limited scope of the appeal regarding sentencing rather than guilt. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and concrete; generic allegations of lack of motivation or procedural violations without pinpointing critical argumentative flaws render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIETO FISS RANDY LEONARDO nato il 07/09/1984 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorrente Randy Leonardo Nieto Fiss, deduce un unico motivo che non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità per la genericità delle censure. Il ricorrente si è limitato a prospettare, in termini dubitativi ed astratti, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza indicare alcun profilo critico dell'apparato argomentativo; per di più, trascura che l'appello, in virtù dell'effetto devolutivo, era stato limitato al trattamento sanzionatorio e non al giudizio di colpevolezza.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.