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Ordinanza — n. 41469/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding evidence interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41469/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's findings on the knife's ownership were legally sound. The appellant argued for a violation of law and misinterpretation of evidence regarding the knife found on his seat, but the court found the trial judge's reliance on the seizure report and witness testimony adequate. Consequently, the court rejected the claim that the first instance court distorted the evidence or applied an incorrect standard of judgment.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1 e 3 L. 110/1975; Art. 4, comma 3 parte II L. 110/1975: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and the lower court's interpretation of evidence regarding the attribution of the criminal act is correct and not subject to alternative reading.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded misinterpretation of evidence attribution of act criminal penalty censura dell'apprezzamento delle prove prove acquisite tramite sorveglianza prova oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1 e 3 L. 110/1975
110/1975, ha condannato ARRAI MARCO alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 1 e 3 L. 110/1975 in relazione al porto di un coltello a serramanico.
Art. 4, comma 3 parte II L. 110/1975

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRAI MARCO nato a CAGLIARI il 26/01/1979 avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; /2 Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari, riconosciuto il caso di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, parte II, L. 110/1975, ha condannato ARRAI MARCO alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 1 e 3 L. 110/1975 in relazione al porto di un coltello a serramanico.

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; Rilevato che le doglianze oggetto dei tre motivi di ricorso sono manifestamente infondata in quanto il Tribunale, con il riferimento al verbale di sequestro e alle dichiarazioni rese dagli operanti, ha dato adeguato conto della riferibilità del coltello al ricorrente, ciò anche tenuto conto che l'arma, seppure non rinvenuta addosso allo stesso era sul sedile occupato dal ricorrente e che questo vi era appunto seduto sopra, circostanza questa coerentemente ritenuta significativa della riconducibilità ad Arrai della condotta sanzionata dalla norma; in ordine a tale elemento, d'altro canto, non risulta esserci stato alcun travisamento poiché il primo giudice ha posto alla base della propria conclusione esattamente quanto dichiarato dal teste Ligios e che risulta nelle pagine 6 e 7 del verbale allegato al ricorso Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore — della cassa delle amme