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Ordinanza — n. 41467/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation revocation due to lack of new evidence and improper request for alternative reading.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41467/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The probation court had revoked the social service placement and rejected the request for home detention based on the convicted person's misconduct during the measure. The defense argued for a different interpretation of the facts, but the court ruled that the lower judge had already adequately motivated the decision regarding the gravity of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defense merely requests a different reading of existing elements without presenting new facts or evidence, as the supervisory judge is bound by the record and must base decisions on the gravity of the conduct observed.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation revocation home detention inadmissible appeal supervisory court lack of new evidence revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNI PASQUALE nato a COSENZA il 13/04/1979 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale applicato a BRUNI PASQUALE con decorrenza dal 1°/9/2022 e ha rigettato la richiesta di applicare la detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della detenzione domiciliare;

Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento allo svolgimento dei fatti e, da ultimo, all'infrazione commessa dal condannato nel corso dell'applicazione della misura, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto inapplicabile il regime graduato della detenzione domiciliare Rilevato che gli argomenti contenuti nella memoria con la quale il Tribunale non si sarebbe confrontato e oggi ribaditi non appaiono decisivi in quanto il giudice della sorveglianza ha comunque motivato in ordine alla gravità della condotta commessa nel corso dell'esecuzione dell'affidamento in prova;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co