Ordinanza — n. 41466/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Salvatore Carlo a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ha ritenuto ostativo alla concessione del beneficio dell'esecuzione dlela pena detentiva presso il domicilio, previsto dagli artt. 1 e seg. della legge n. 199 del 2010, il pericolo di reiterazione dei reati da parte del condannato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ha ritenuto ostativo alla concessione del beneficio dell'esecuzione dlela pena detentiva presso il domicilio, previsto dagli artt. 1 e seg. della legge n. 199 del 2010, il pericolo di reiterazione dei reati da parte del condannato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLO SALVATORE nato a TAURIANOVA il 23/01/1974 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; T
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente Salvatore Carlo a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ha ritenuto ostativo alla concessione del beneficio dell'esecuzione dlela pena detentiva presso il domicilio, previsto dagli artt. 1 e seg. della legge n. 199 del 2010, il pericolo di reiterazione dei reati da parte del condannato.
Siffatto pericolo è stato desunto, con motivazione articolata e strettamente ancorata alle risultanze processuali analiticamente riportate, non solo dai numerosi precedenti penali del condannato e dai carichi pendenti presso diverse Procure della Repubblica, che attestano la dedizione al crimine per circa un trentennio fino ad epoca recente, ma soprattutto dalle ripetute denunce e segnalazioni relative alla consumazione di reati, anche in epoca successiva a quelli oggetto del titolo in esecuzione, dalle informazioni di polizia che fanno specifico riferimento, sulla base delle risultanze di alcuni procedimenti, ai suoi legami con la criminalità organizzata nonché dall'assenza di revisione critica legata ad un modus vivendi orientato alla commissione di reati.
Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice adito ai sensi dell'art. previsto dagli artt. 1 e seg. della legge n. 199 del 2010, è tenuto a verificare, ai fini dell'ammissione al beneficio, che non sussista la concreta possibilità che il condannato commetta delitti. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza ed a prescindere dai riferimenti giurisprudenziali, ad evidenziare l'esito favorevole di alcuni dei procedimenti citati, specie in materia di misura di prevenzione, circostanza ininfluente alla luce del consolidato principio in forza del quale nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498 - 01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in