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Ordinanza — n. 41465/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for public utility work suspension due to new health arguments not raised earlier.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant introduced new health-related excuses for failing to perform public utility work that were not raised during the original trial. The lower court had revoked a work suspension and reinstated prison time and fines, while the defendant argued the pandemic prevented them from working. The court rejected these arguments as untimely and noted the defendant had not performed any work since March 2020, rendering the excuse unjustified for the relevant period.

Regesto Legislator

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Art. 186, secondo comma, lett. c) e comma 2 sexies C.d.S.; The Court of Cassation holds that new factual arguments regarding health conditions or pandemic restrictions, introduced for the first time in an appeal against a public utility work suspension, are inadmissible as they lack the requisite procedural timing and were not contested in the original judgment.

Parole chiave

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public utility work suspension procedural inadmissibility new factual arguments health conditions defense Corte di Cassazione sospensione delle prestazioni d'invalidità allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 186, secondo comma, lett. c) e comma 2 sexies C.d.S.
427/2018 e ha pertanto ripristinato la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda e la sanzione della sospensione della patente di guida per anni 1 irrogata a CASTELLANA MANUEL per il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANA MANUEL nato a VARESE il 07/05/1981 avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva di giorni 84, pari a 168 ore di lavoro di pubblica utilità disposta con la sentenza n. 427/2018 e ha pertanto ripristinato la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda e la sanzione della sospensione della patente di guida per anni 1 irrogata a CASTELLANA MANUEL per il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett.

c) e comma 2 sexies C.d.S.; Rilevato che nel ricorso, qualificato come appello e trasmesso a questa Corte, si deduce che il condannato non aveva potuto svolgere il lavoro di pubblica utilità a causa delle proprie 'condizioni di salute e che, successivamente, ciò era stato impedito dalla pandemia, circostanze queste che sarebbero dimostrate dalla certificazione allegata all'atto di impugnazione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto attraverso l'atto di impugnazione si introducono argomenti in fatto che non risultano essere stati prospettati nel corso del giudizio di merito e che in ordine agli stessi non risulta prospettabile neanche un travisamento per omissione, cui peraltro la difesa non fa cenno neanche nelle memorie pervenute in data 17 e 24 luglio 2023 alle quali è allegato un documento trasmesso dalla Fondazione Benotti in data 31/10/2022 dal quale, peraltro, risulta che dal 20/3/2020 in poi e sino a oggi il ricorrente non ha svolto alcuna attività;

Rilevato comunque che il provvedimento risulta emesso sulla base della successiva comunicazione inviata il 1/2/2023 dalla Fondazione Benotti che, pertanto, si riferisce anche a un periodo nel quale il mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità era del tutto ingiustificato; Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend