Ordinanza — n. 41464/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMELLI MIRIA nato a PISTOIA il 25/03/1980 BELLINATI GLORIA nato a MONTEFIASCONE il 30/05/1967 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; I.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che le ricorrenti Mina Comelli e Gloria Bellinati, con unico atto a firma del difensore di fiducia, deducono un unico motivo che non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità. Esso, infatti, propone censure generiche, limitandosi a prospettare, in termini assertivi, una ricostruzione alternativa che esclude la colpevolezza delle imputate, senza nemmeno indicare i dati di fatto che la sorreggono.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMELLI MIRIA nato a PISTOIA il 25/03/1980 BELLINATI GLORIA nato a MONTEFIASCONE il 30/05/1967 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; I.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che le ricorrenti Mina Comelli e Gloria Bellinati, con unico atto a firma del difensore di fiducia, deducono un unico motivo che non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità. Esso, infatti, propone censure generiche, limitandosi a prospettare, in termini assertivi, una ricostruzione alternativa che esclude la colpevolezza delle imputate, senza nemmeno indicare i dati di fatto che la sorreggono.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.