Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMELLI MIRIA nato a PISTOIA il 25/03/1980 BELLINATI GLORIA nato a MONTEFIASCONE il 30/05/1967 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; I.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che le ricorrenti Mina Comelli e Gloria Bellinati, con unico atto a firma del difensore di fiducia, deducono un unico motivo che non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità. Esso, infatti, propone censure generiche, limitandosi a prospettare, in termini assertivi, una ricostruzione alternativa che esclude la colpevolezza delle imputate, senza nemmeno indicare i dati di fatto che la sorreggono.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali spese di difesa allegazioni contraddittorie di persecuzione condono delle spese procedurali controllo della commisurazione della pena pena pecuniaria non riscuotibile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMELLI MIRIA nato a PISTOIA il 25/03/1980 BELLINATI GLORIA nato a MONTEFIASCONE il 30/05/1967 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che le ricorrenti Mina Comelli e Gloria Bellinati, con unico atto a firma del difensore di fiducia, deducono un unico motivo che non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità. Esso, infatti, propone censure generiche, limitandosi a prospettare, in termini assertivi, una ricostruzione alternativa che esclude la colpevolezza delle imputate, senza nemmeno indicare i dati di fatto che la sorreggono.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.