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Ordinanza — n. 41463/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of a qualified defense attorney's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition lacked the mandatory signature of a defense attorney registered on the special roll. The convicted applicant, Chhaibi Mourad, personally submitted the appeal against the trial court's rejection of his probation and home detention request without legal representation. Consequently, the court ruled the appeal void under Article 613 of the Code of Criminal Procedure and ordered the applicant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility special defense attorney roll signature requirement inadmissible appeal court costs and fine revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHHAIBI MOURAD nato il 05/11/1989 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO Vatp_aflujil Té i udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; ( Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta da CHHAIBI MOURAD; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato riservando la presentazione dei motivi ai difensori;

Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de