Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41461/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for probation assignment due to inadmissible request for alternative legal interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by rejecting a request for probation without sufficient toxicological analysis, despite the positive therapeutic outcome achieved during two years of home arrest. The court ruled that the appeal solicited an alternative legal reading not permitted in this specific procedural stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 94 D.P.R. 309/1990; The appeal is inadmissible when it solicits a different and alternative legal interpretation that is not permitted in this specific procedural stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation assignment inadmissible appeal alternative legal reading procedural stage court costs riabilitazione successo d'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 94 D.P.R. 309/1990
SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R.
art. 94 D.P.R. 309/1990
SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATICHECCHIA GIANCARLO nato a COSENZA il 09/06/1969 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. 309/1990 proposta da MATTICHECCHIA GIANCARLO in relazione a un residuo pena di anni 4 e mesi 4 (circa, calcolare bene) Rilevato che con il ricorso e con i motivi nuovi pervenuti in data 29/8/2023 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti fondata sull'assenza di analisi tossicologiche senza avere adeguatamente considerato il percorso terapeutico seguito dal ricorrente nel corso dei due anni trascorsi presso la medesima comunità in regime di arresti domiciliari e che tale trattamento si era concluso con esito positivo, tanto che gli operatori hanno manifestato la disponibilità a proseguirlo al fine di consolidare i risultati raggiunti;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento a tutti gli elementi emersi, al passato criminale del condannato e, in specifico, alle relazioni e ai certificati acquisiti anche dalla comunità e dal SerD di Taranto e all'assenza di adeguata certificazione circa lo stato di dipendenza, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto la carenza dei presupposti, ciò anche evidenziando le perplessità circa la concessione della misura degli arresti domiciliari presso la comunità (cfr. diffusamente pagine da 2 a 4 del provvedimento impugnato);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. _