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Ordinanza — n. 41459/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a certified special bar lawyer's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally submitted the petition without the mandatory signature of a certified special bar lawyer. Although the appellant argued for personal submission rights, the court noted that both the contested order and the appeal occurred after August 4, 2017, when legislation removed the right for defendants to file appeals personally. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for signature and was rejected under Article 610 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the defendant after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a lawyer enrolled in the special bar of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special bar lawyer signature Law 103/2017 reform personal appeal filing de plano inadmissibility requisito della firma atto privo di sottoscrizione testimone anonimo

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
Andrea Ricci (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.
Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello
pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZONI GIANFRANCO nato a MANERBIO il 22/11/1979 avverso il decreto del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIApato avviso alte P a di A udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia è stato proposto personalmente dall'interessato, Gianfranco Anzoni, non rilevando che la sua firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, avv. Andrea Ricci (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 202