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Ordinanza — n. 41458/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding home detention eligibility and procedural completeness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds and an attempt to force an alternative reading of the lower court's decision. The appellant argued that the trial court failed to complete the investigation regarding the suitability of the new domicile and the treatment plan. The court rejected these claims, stating that the existing evidence, including the UEPE evaluation and the defendant's history of evasion, was sufficient to justify the denial of home detention.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded or seek to compel a reading of the judgment not permitted in this instance.

Parole chiave

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home detention eligibility manifestly unfounded appeal procedural completeness treatment plan adequacy Corte di Cassazione domicilio all'estero unità del domicilio violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTRANTO CIRO nato a GALATINA il 17/11/1974 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N'N N,\ Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare di OTRANTO CIRO per l'esecuzione di cui al cumulo per varie condanne con fine pena al 2/7/2024; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato completamento dell'istruttoria quanto all'idoneità del nuovo domicilio indicato in udienza e all'osservazione trattamentale, allo stato insufficiente;

Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso, anche ribadite nella memoria pervenuta in data 8 settembre 2023, sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, dato conto degli elementi emersi e di quanto acquisito in atti, con il riferimento alla valutazione espressa dell'UEPE, alle plurime condotte delittuose commesse e alle evasioni, ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla mancanza dei presupposti per accogliere l'istanza; Rilevato che gli elementi indicati erano comunque sufficienti a formulare il giudizio e che l'istruttoria compiuta era completa, ciò anche con riferimento al domicilio, atteso che il condannato frequenta esclusivamente pregiudicati e tale risulta essere anche il compagno della madre che ha dato la disponibilità della propria abitazione;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.