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Ordinanza — n. 41456/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific proof and procedural justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had refused a request for evidence because the defense lawyer possessed the documents but failed to submit them, and the appeal lacked specific details regarding the evidence's necessity. The court ruled that the violation of law claim was unfounded due to the absence of specific elements and the clear reasoning given by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is manifestly unfounded, lacks specific identification of the contested evidence, and fails to demonstrate why the trial judge's refusal to order a remand was unjustified.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural costs evidence refusal manifestly unfounded permessi di dimora documenti mancanti documenti di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERDECI ARTUR nato il 14/04/1997 avverso la sentenza del 01/06/2022 del GIUDICE DI PACE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Grosseto ha condannato GERDECI ARTUR alla pena di euro 7.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva di cui si era richiesta l'acquisizione durante l'istruttoria dibattimentale, anche chiedendo il rinvio al fine di acquisire i documenti indicati;

Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il Giudice di Pace, evidenziando che il difensore che assisteva l'imputato era lo stesso che avrebbe dovuto essere in possesso della documentazione e che nulla era stato depositato nei termini previsti dal codice e neanche durante l'istruttoria dibattimentale, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali non è stato disposto il rinvio ma, prima ancora, della totale assenza di elementi dai quali poter desumere che la citata prova, che il ricorso indica peraltro in termini generici difettando così di specificità, fosse in effetti decisiva;

Ritenuto pertanto che la dedotta violazione di legge non sussiste e che la doglianza è priva di specificità il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos