Cassation court dismisses appeal against supervision court order for alternative measures due to lack of novelty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate any new facts or circumstances. The applicant argued that supervision court orders regarding alternative measures are always revocable if based on different factual situations, claiming the lower court's decision lacked preclusive effect. The court rejected this, ruling that once such orders become final, they produce preclusive effects and cannot be revoked without novel elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 678, cod. proc. pen.: Final decisions by the supervision court on alternative measures to detention acquire preclusive effect, rendering subsequent requests for revocation inadmissible unless based on new or supervening facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHERLII AMOR nato il 14/06/1983 avverso l'ordinanza del 06/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente Amor Kheriji a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure. Il ricorrente sostiene che le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza rigetta le istanze di misure alternative alla detenzione sono sempre revocabili qualora fondate su situazioni di fatto diverse da quelle realmente esistenti alla luce di documentazione sopra.vvenuta, trattandosi di un vizio non rilevabile né con gli ordinari mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione, né con quelli straordinari, previsti dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen.
L'assunto è erroneo atteso il principio generale ricavabile dall'art. 666, comma 2, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., per cui le decisioni di competenza del Tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione pur essendo decisioni allo stato degli atti, una volta divenute definitive realizzano l'effetto preclusivo, rendendo inammissibili le nuove istanze dell'interessato se prive di elementi di novità (in tal senso già Sez. 1, n. 45739 del 15/11/2001, Paletti, Rv. 220474; Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurello, Rv. 214695;
Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773: Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774). Consegue che il provvedimento emesso in forma di ordinanza, che decida su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività e sia soggetto a impugnazione, deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, nel senso che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, restando salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi (Sez. 1, n. 45739 del 15/11/2001, Paletti, Rv. 220474;
Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Papurello, Rv. 214695). L'interessato, pertanto, oltre a proporre avverso l'ordinanza di rigetto di misure alternative i previsti mezzi di impugnazione è sempre legittimato ad avanzare istanze fondate su fatti nuovi o sopravvenuti, ma non può limitarsi a chiedere la revoca del provvedimento di rigetto, assumendone l'inidoneità a produrre effetti preclusivi.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. —
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma