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Ordinanza — n. 41453/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding disciplinary misconduct and refusal of detention benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41453/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Paolo Martino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Martino challenged a surveillance court order that rejected his request for a benefit based on his disciplinary misconduct, arguing that a prior video evidence was insufficiently weighed. The court ruled that the appellant's argument failed to address the specific conduct of creating disturbances, which alone justified denying the benefit under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.s.; Art. 607 c.p.s.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically engage with the court's assessment of evidence demonstrating behavioral misconduct sufficient to justify the denial of a re-educative benefit.

Parole chiave

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disciplinary misconduct detention benefits inadmissible appeal re-educative treatment behavioral conduct surveillance court court costs sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.s.
Art. 607 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni
Trattasi di condotte da sole sufficienti a giustificare il rigetto del beneficio perché, all'evidenza, sintomatiche della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO PAOLO nato a REGGIO CALABRIA il 09/07/1955 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; /I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente Paolo Martino a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, Il ricorrente censura la forza dimostrativa di una prova - il video riproducente i fatti di causa - già positivamente vagliata dal Magistrato di sorveglianza nell'ambito del procedimento disciplinare con decisione divenuta irrevocabile, senza confrontarsi criticamente con l'argomentazione dell'ordinanza impugnata secondo cui, a prescindere dalla sussistenza di tutti gli estremi del pur accertato illecito disciplinare, il detenuto, come attestato dal personale intervenuto, aveva, comunque, tenuto atteggiamenti scorretti ed arbitrari, pretendendo di occupare da solo la camera detentiva anche a costo di creare sorgere disagi all'interno del reparto.

Trattasi di condotte da sole sufficienti a giustificare il rigetto del beneficio perché, all'evidenza, sintomatiche della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni. Rv. 280985 - 01) 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 20