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Ordinanza — n. 41451/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and factual re-evaluation by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Rampazzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rampazzo's defense argued for the application of a mitigating circumstance under Article 52 of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, claiming errors in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because they relied on mere complaints rather than legal violations and exceeded the cassation court's powers to re-evaluate factual elements reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; Art. 61 cod. pen.; Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or apply mitigating circumstances based on mere complaints when the lower court has provided clear and coherent reasoning, as such evaluations are exclusively reserved for the judge of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mitigating circumstances application factual re-evaluation powers penal responsibility conviction court of merit authority motivi di cassazione diritto a un difensore spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 52 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod.
Art. 61, comma primo n. 1) cod. pen.
4), in relazione all'art. 61, comma primo n.
Art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
pen.; alla contravvenzione dì cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110; al delitto di cui agli artt.
Art. 582, comma primo e comma secondo, n. 2) cod. pen.
Art. 577, comma primo, n. 4) cod. pen.
Art. 585, commi primo e comma secondo, n. 2) cod. pen.
art. 52 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPAZZO NICOLA nato a RIVA DEL GARDA il 12/06/1972 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Jie

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Nicola Rampazzo, avv. Antonio D'Amelio, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, disapplicata la recidiva contestata e rideterminata la pena inflitta, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Brescia, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 582, 583, comma primo e comma secondo, n. 2), 577, comma primo, n. 4), in relazione all'art. 61, comma primo n.

1) cod. pen.; alla contravvenzione dì cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110; al delitto di cui agli artt. 582, 585, commi primo e comma secondo, n. 2), 577, comma primo, n. 4), in relazione all'art. 61, comma primo n.

1) cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto fondato su mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare un'inammissibile rivalutazione o un'alternativa lettura delle fonti probatorie che, con motivazioni chiare e coerenti, i giudici di merito hanno evidenziato e posto a sostegno delle decisioni assunte. Ritenuto che anche con il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, trattandosi di una valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.