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Ordinanza — n. 41450/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of merit; court found reasoning sufficient and conviction logical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41450/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Errico Giordano inadmissible due to a lack of merit. The defense argued for a violation of reasoning, but the court found the lower court's explanation of the crime's elements and the defendant's criminal responsibility to be logical, correct, and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 459, in relazione all'art. 453, cod. pen.; The cassation appeal based on a defect of reasoning is inadmissible when the lower court's decision contains logical, correct, and sufficient arguments establishing the elements of the crime and the criminal responsibility of the accused.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of reasoning criminal responsibility summary procedure Art. 459 code of criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 459, in relazione all'art. 453, cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ERRICO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/08/1953 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Errico Giordano, avv. Francesco Romano, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 459, in relazione all'art. 453, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le argomentazioni rese dalla corte territoriale che, in maniera logica, corretta e sufficiente, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla penale responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i