Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal argumentation against criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Caliano inadmissible due to a lack of specific legal argumentation. The defense's sole ground for review was deemed generic and failed to provide a reasoned critique of the lower court's finding of criminal liability under Article 624-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; A cassation appeal based on generic assertions without specific argumentative critique regarding the lower court's reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 13/11/1967 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Francesco Caliano, avv. Rolando Iorio, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è generico e aspecifico, risolvendosi in mere affermazioni prive di una critica argomentata con le ragioni sottese alla pronuncia in verifica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore i