Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The defendant argued for a statutory mitigation under Article 62 of the Penal Code, but the court rejected this claim as the stolen items, including a payment card, caused significant prejudice beyond their nominal value. Consequently, the court affirmed that the aggravating circumstances and lack of minor damage precluded the application of the requested leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma primo, n. 4) cod. pen.; The statutory mitigation for minor damage is inapplicable when the stolen property causes substantial prejudice, such as the loss of a payment card requiring administrative procedures, regardless of the victim's ability to bear the economic loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIOTTI LUCA GIOVANNI nato a STIA il 07/06/1965 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Luca Giovanni Cipriotti, avv. Giacomo Chiuchini, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Arezzo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., sono manifestamente infondati, in quanto meramente reiterativi di quelli già proposti in sede di appello e adeguatamente disattesi dalla corte territoriale che, ha evidenziato il non modesto valore dei beni sottratti, facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante in parola presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).
Invero, anche soltanto rispetto alla sottrazione della carta di pagamento, la giurisprudenza di legittimità afferma che non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o, comunque, di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952). Manifestamente infondati sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si censura la dosimetria della pena con riguardo sia alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia alla sanzione complessivamente irrogata, in quanto la corte territoriale, con argomentazione logica e sufficiente, dà conto dei criteri seguiti ai fini della determinazione della pena che individua nella pluralità di precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, e nella modalità organizzata dell'azione, espressione di una particolare propensione a delinquere dello stesso.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere esten