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Ordinanza — n. 41441/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against attempted theft conviction due to manifestly unfounded legal arguments and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Luigi Meroni inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of his criminal responsibility for attempted theft, arguing against the severity of the sentence. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the low sentence was justified by the defendant's extensive criminal history and persistent delinquency, requiring only a reference to the adequacy criterion under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal based on manifestly unfounded legal arguments or insufficient motivation regarding a sentence near the statutory minimum is inadmissible, as the judge's duty to motivate is attenuated and a reference to the adequacy criterion suffices.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility insufficient motivation standard statutory minimum sentencing criminal history relevance attempted theft conviction court costs award penal code adequacy tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Tanto, non senza considerare che l'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, determina l'attenuazione dell'obbligo di motivazione del giudice, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Tanto, non senza considerare che l'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, determina l'attenuazione dell'obbligo di motivazione del giudice, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Francesco Luigi Meroni, avv. Giancarlo Tunno, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto tentato. Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto, in merito alla dosimetrìa della pena inflitta, che si attesta su livelli estremamente bassi, la corte ha valorizzato, con argomentazioni logiche e sufficienti, la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, e la pervicacia nel delinquere dello stesso.

Tanto, non senza considerare che l'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, determina l'attenuazione dell'obbligo di motivazione del giudice, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente