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Ordinanza — n. 41439/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and resistance to public officials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mustapha El Haddad inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for aggravated theft and resistance to a public official. The appellant argued for reclassification of the theft as attempted and challenged the evidence regarding resistance, but the court found these claims unsupported by new facts or logical reasoning. Consequently, the court rejected the arguments as repetitive or infounded, maintaining the original judgment's legal application and factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, repetitive of previously rejected arguments, or lack sufficient logical basis to overturn the lower court's reasoned decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments resistance to public official aggravated theft manifestly unfounded tardivo pagamento delle spese produzione tardiva di documenti ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo, proposto per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si lamenta il travisamento della prova in merito alla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 175 cod. pen.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, proposto per vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non menzione della condanna ex art. 175 cod.
Sez. 1, Sentenza n. 29614 del 31/03/2022 Rv. 283376
art. 337 cod. pen
Considerato che il secondo motivo, proposto per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si lamenta il travisamento della prova in merito alla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 175 cod. pen
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, proposto per vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non menzione della condanna ex art. 175 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 29614 del 31/03/2022 Rv. 283376
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADDAD MUSTAPHA nato il 15/09/1982 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Mustapha El Haddad, avv. Gianluca Motta, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Avezzano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Considerato che il primo motivo, che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella furto tentato, è manifestamente infondato perché reiterativo di censure già adeguatamente disattese/dalla corte territoriale che, con argomentazioni logiche e sufficienti, '`ha valorizzato la circostanza che l'imputato fu sorpreso nell'atto di asportare i termosifoni, già sradicati dalla parete e, dunque, nella piena disponibilità dello stesso.

Considerato che il secondo motivo, proposto per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si lamenta il travisamento della prova in merito alla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto: sul versante probatorio, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è non solo aderente a quanto dichiarato dai pubblici ufficiali coinvolti, ma anche non smentita da altre risultanze istruttorie; sul versante della configurabilità del reato, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, Sentenza n. 29614 del 31/03/2022 Rv. 283376).

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, proposto per vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., atteso che i giudici di appello, con motivazione logica e sufficiente, hanno negato la concessione dei" benefici di legge" e, dunque, anche della non menzione della condanna, in ragione dell'assenza di elementi di positiva valutazione in merito a "una prognosi favorevole del prevenuto". Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023